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Artt. 151-157 Legge Federale complemento Cod. Civ.

Artt. 151-157 Legge Federale complemento Cod. Civ.

Articoli dal n. 151 al n. 157 della Legge Federale di complemento del Codice Civile Svizzero

Art. 151 A. Condizione sospensiva / I. In genere

  1. Condizione sospensiva
  2. In genere

Un contratto si ritiene condizionale, quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un avvenimento incerto.

Esso diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione.
 

Art. 152 A. Condizione sospensiva / II. Condizione pendente

  1. Condizione pendente

Il debitore obbligato sotto condizione, finché questa è pendente, non può fare alcuna cosa che possa impedire il debito adempimento della sua obbligazione.

Il creditore sotto condizione, i cui diritti siano in pericolo, può richiedere tutti gli atti conservativi, come se il suo credito non fosse soggetto a condizione.

Col verificarsi della condizione cadono le disposizioni anteriormente prese, in quanto ne pregiudichino gli effetti.
 

Art. 153 A. Condizione sospensiva / III. Utile ricavato nel frattempo

III. Utile ricavato nel frattempo

Quando, prima del verificarsi della condizione, la cosa promessa sia stata consegnata al creditore, questi, ove la condizione si verifichi, potrà ritenere l’utile nel frattempo ricavatone.

Deve restituirlo, ove la condizione non si verifichi.
 

Art. 154 B. Condizione risolutiva

  1. Condizione risolutiva

Il contratto, la cui risoluzione si faccia dipendere dal verificarsi di una condizione, diventa inefficace dal momento in cui la condizione si verifica.

Di regola non avvi effetto retroattivo.
 

Art. 155 C. Disposizioni comuni / I. Adempimento della condizione

  1. Disposizioni comuni
  2. Adempimento della condizione

La condizione riposta nel fatto non essenzialmente personale di uno dei contraenti può essere adempita anche dal suo erede.
 

Art. 156 C. Disposizioni comuni / II. Impedimento contro la buona fede

  1. Impedimento contro la buona fede

La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede.
 

Art. 157 C. Disposizioni comuni / III. Condizione inammissibile

III. Condizione inammissibile

La condizione diretta allo scopo di promuovere un atto od una omissione illecita o contraria ai buoni costumi rende nulla l’obbligazione che ne dipende.